Chi siamo

La nostra Mission

ENTEBILD è un ente bilaterale senza fini di lucro ed è attivo su tutto il territorio Nazionale al fine di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti principalmente per i Dipendenti e Dirigenti aziendali ed i Datori di Lavoro delle Piccole e Medie Imprese del Settore Commercio, Terziario, Artigianato, Industria, Agricoltura e Servizi.

L’Ente ha l’obiettivo di essere un valido punto di riferimento per le imprese ed i lavoratori in materia di bilateralità, soprattutto per ciò che concerne la prevenzione dei rischi professionali, i servizi bilaterali, la formazione continua e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Statuto

Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti

ART.1 – COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dai CCNL, e principalmente per i Dipendenti ed i Datori di Lavoro delle Piccole e Medie Imprese del Settore Commercio, Terziario, Artigianato, Industria, Agricoltura e Servizi è costituito l’Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti (di seguito denominato ENTEBILD) al quale possono aderire anche diversi CCNL purchè stipulati da almeno una delle Organizzazioni Sindacale e Datoriali tra FENIMPRESE(Federazione Nazionale Imprese – Industria- Sanità e Turismo) e CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali). Per tanto sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali: FENIMPRESE (Federazione Nazionale Imprese – Industria- Sanità e Turismo) e CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali).

ART.2 – SEDE

ENTEBILD ha sede legale in Via Antonio Gramsci, 34, 00197 Roma RM.

ART.3 – DURATA

La durata di ENTEBILD è illimitata.

ART.4 – SOCI

Sono soci di ENTEBILD le Organizzazioni Nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto.

ART.5 – SCOPI E FINALITÀ

ENTEBILD, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.

In particolare, ENTEBILD avrà i seguenti scopi:

  1. promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
  2. sostenere l’attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità in tutti i settori;
  3. fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l’attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
  4. incentivare e promuovere studi e ricerche su tutti i settori, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), medicina del lavoro e nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
  5. programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo dei settori e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
  6. provvedere al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei vari settori ed elaborare proposte in materie di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative Nazionali e Comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
  7. interfacciarsi con gli EBT (Enti Bilaterali Territoriali) per monitorare l’attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
  8. ricevere dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge 936/86;
  9. ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
  10. assicura una debita attività iniziale di supporto agli EBT per l’adeguamento degli statuti e regolamenti a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale;
  11. predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecniche, redatto secondo le regole individuate dalla Commissione paritetica per la bilateralità e valido per tutti gli EBT che provvederanno a trasmetterlo annualmente unitamente con la relazione annuale;
  12. promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le Istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
  13. attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestire, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
  14. promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  15. favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
  16. raccogliere e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge 125/91;
  17. costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
  18. rilasciare il parere di conformità per l’apprendistato in favore delle aziende che abbiano unità produttive distribuite in più di due regioni;
  19. svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  20. raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
  21. proporre iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con i Fondi previsti per la formazione continua;
  22. seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
  23. ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
  24. attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad ENTEBILDD;
  25. attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.N.L. che ad esso faranno riferimento.
  26. Costituire a livello nazionale e territoriale le commissioni per la certificazione dei contratti di lavoroex d.lgs. 276/2003 (art. 76 ss.) che consente, tramite l’esperimento di una procedura volontaria, di ottenere un provvedimento certificatore del contenuto e della natura di un contratto di lavoro.

ART. 6 – STRUMENTI

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi ENTEBILD potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni o Enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L’attivazione sul territorio di strutture Regionali e Provinciali di Enti è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne determina il funzionamento con apposito regolamento.

 

ART. 7 – OSSERVATORIO NAZIONALE

L’Osservatorio Nazionale è lo strumento di ENTEBILD per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

ART. 8 – ORGANI

Sono Organi di ENTEBILD:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. La Presidenza;
  4. Il Colleggio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio del quinto esercizio.

I nuovi Organi debbono essere designati dai soci di cui all’art.4 del presente Statuto entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell’Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive. In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art. 9.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.Tutti i componenti degli Organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 12 mesi.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di Segretario.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è composta da 4 rappresentanti legali, due per ogni Organizzazione Nazionali di cui all’art.1 del presente Statuto o loro delegati. Le delibere dell’Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell’art. 10, del presente Statuto. I 4 rappresentanti delegati dalle associazioni possono, anche per motivi di semplicità nei primi anni di lavoro dell’ente bilaterale, eleggere se stessi come consiglio direttivo al fine di snellire e velocizzare le funzionalità dell’ente stesso.

 

ART. 10 – POTERI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’Assemblea dei Soci:

  1. nomina, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo 13;
  3. approva all’unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di ENTEBILD;
  4. dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti;
  5. approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all’invio degli stessi alle Organizzazioni socie, con le modalità che saranno previste nel Regolamento di funzionamento dell’Ente, in conformità delle recenti normative;
  6. delibera i compensi a solo titolo di rimborso spese per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. delibera, all’unanimità, lo scioglimento di ENTEBILD e ne nomina i liquidatori;
  8. Con maggioranza dei 2/3 dei presenti nomina nuovi soci e componenti degli organi di ENTEBILD.

ART. 11 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l’anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei soci, è sempre presieduta dal Presidente dell’ ENTEBILD .

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci. Alle riunioni dell’Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei Conti.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro componenti, designati dai Soci di cui all’art. 1, dei quali n.2 componenti su designazione dell’Associazione Sindacale e n. 2 componenti dell’Associazione Datoriale. Il Consiglio Direttivo:

  1. predispone, per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell’attività in corso e sull’attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
  2. propone all’Assemblea dei Soci il Regolamento di ENTEBILD e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento;
  3. propone all’Assemblea dei Soci le linee di sviluppo dell’attività istituzionale di ENTEBILD e le relazioni annuali sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno successivo;
  4. definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all’art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri Organismi Nazionali, Europei ed Internazionali aventi analoghe finalità;
  5. indirizza e coordina la gestione di ENTEBILD, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’ente;
  6. approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l’organigramma di ENTEBILD in base alle esigenze operative;
  7. accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità;
  8. nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale e provvede a stabilirne le relative competenze;
  9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione;
  10. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica;
  11. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.

ART. 13 – PRESIDENZA

Il Presidente ha la legale rappresentanza di ENTEBILD e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.

 La Presidenza:

  1. è composta dal Presidente, che viene nominato tra i soci fondatori e rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto, ha la rappresentanza legale dell’ ENTEBILD di fronte ai terzi ed in giudizio;
  2. ha la gestione amministrativa dell’ ENTEBILD;
  3. presiede l’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  4. può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni al Vice-Presidente Nazionale per farsi rappresentare per determinati atti;
  5. cura i rapporti con le Istituzioni;
  6. dispone in materia finanziaria nell’ambito della ordinaria amministrazione, con facoltà di operare sui conti correnti bancari dell’Associazione;
  7. può nominare, il commissario ad acta per quegli Enti Bilaterali Territoriali i cui Organi siano decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la data di scadenza prevista;
  8. sovraintende al funzionamento di ENTEBILD, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
  9. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  10. convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
  11. in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva;
  12. ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’ ENTEBILD sia nei riguardi dei Soci che dei Terzi;
  13. spettano al Presidente i soli rimborsi, a piè di lista, delle spese sostenute nell’espletamento della funzione;
  14. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o
  15. Il Vice-Presidente affianca il Presidente nell’esercizio della sua attività e viene direttamente nominato dal Consiglio Direttivo;
  16. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente, in via temporanea per l’esercizio di alcune funzioni, previa delega del In caso di impedimento o assenza del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente, previa giusta delega da parte del Presidente;
  17. L’Incarico di Vice Presidente viene espletato in modo del tutto gratuito e spettano solo rimborsi, a piè di lista, delle spese sostenute nell’espletamento delle funzioni, nell’interesse dell’Associazione.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:

  1. 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, votato a maggioranza dei 2/3 dall’assemblea dei soci;
  2. 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
  3. 1 designato dalle Organizzazioni Datoriali;

Il Collegio dei Revisori verifica l’osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l’amministrazione di ENTEBILD, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea dei soci indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

Il   Collegio deve riferire immediatamente al Consiglio Direttivo per le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni. I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

ART. 15 – FINANZIAMENTO

In via straordinaria, è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e suoi rinnovi, e\o di altri CCNL aderenti, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di ENTEBILDD, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali di ENTEBILDD.

ART. 16 – PATRIMONIO SOCIALE

 

Tutti i mezzi patrimoniali di ENTEBILD le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 15 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità di ENTEBILD.

Costituiscono, inoltre, disponibilità di ENTEBILD le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio di ENTEBILD ed eventuali contributi provenienti dallo stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che verranno firmati, il patrimonio di ENTEBILD è utilizzato esclusivamente per  il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 5 (cinque) o accantonato – se  ritenuto  opportuno  –  per  il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio di ENTEBILD, è quello del “Fondo Comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di ENTEBILD sia durante la vita di ENTEBILD sia in caso di scioglimento dello stesso.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa di ENTEBILD, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o per fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3  comma  190  della legge 23 dicembre  1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE

E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L’Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci di ENTEBILDD entro il 15 dicembre dell’anno precedente, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il prelievo, l’erogazione ed il movimento di fondi di ENTEBILD devono essere effettuati con la sola firma del Presidente.

 

ART. 18 – FORO COMPETENTE

 

Ogni eventuale procedimento   giudiziario   comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

 

ART. 19 – MODIFICHE STATUTARIE

Qualunque modifica al presente statuto, deve essere preventivamente decisa dalle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1 (uno) e deliberata dall’assemblea del Consiglio Direttivo straordinaria di ENTEBILD, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE

In caso di scioglimento di ENTEBILD o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, la messa in liquidazione di ENTEBILD è disposta, su concorde e unanime deliberazione delle Organizzazioni  Sindacali Nazionali di cui agli articolo 1 (uno) del presente statuto.

Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni Sindacali Nazionali, provvedono alla nomina di due liquidatori, di cui uno nominato da FENIMPRESE (Federazione Nazionale Imprese – Industria- Sanità e Turismo) ed uno dalla CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali).

Si precisa inoltre che trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.

L’ anzidette Organizzazioni Sindacali determinano all’atto della messa in liquidazione di ENTEBILD i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di ENTEBILD ad altra associazione con finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o per fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 21 – REGOLAMENTO

Per l’attuazione del presente statuto ENTEBILD si doterà di un Regolamento Amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 22 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.